STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO dell’ Associazione

Centro civico IL GIRASOLE

 

ART. 1

(La denominazione, la sede e la durata dell’Associazione)

  1. L’Associazione di Volontariato denominata “Centro Civico Il Girasole”, di seguito detta Associazione,  la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
  2. L’Associazione, costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e seg. del codice civile, ha sede in Pomigliano d’Arco via Fratelli Bandiera, 99.
      Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.  
  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

(La legge quadro, lo statuto ed i  regolamenti)

  1. L’Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. In attuazione dello statuto l’Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività dei soci, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

 


ART. 3

(Scopo sociale e finalità)
  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a                                                                favore di soggetti a rischio di esclusione sociale, agli ammalati e a tutte le persone che soffrono, aiutandole ad affrontare situazioni di disagio.
  2. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,                       volontarie e gratuite dei propri soci, svolge attività di :
-          Sportello informativo e di orientamento agli ammalati;
-          Sostegno psicologico gratuito mediante prestazioni gratuite dei soci;
-          Servizi gratuiti di prenotazione appuntamenti e disbrigo pratiche per soggetti in condizioni di difficoltà;
-          Azioni a difesa dei diritti delle persone diversamente abile  e svantaggiati in generale;
-          Attività di sensibilizzazione e promozione della cultura della solidarietà e del dono;
-          Attività di informazione e divulgazione di servizi e opportunità destinate a tali soggetti;
-          Organizzazione e tenuta di “aree verdi, di svago e socializzazione;
-          Attività laboratoriali e sportivo-ricreative che possano essere valido strumento di risocializzazione e rieducazione.

                                                                            

 

                                                                                  ART. 4

        (I soci e la loro ammissione)

  1. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
  2. L’ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato, nella quale egli dichiari di condividere le finalità dell’Associazione, si impegni a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L’ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva. Il diniego va motivato.
  3. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

  1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell’Associazione. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
  2. I soci non possono intrattenere con l’Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
  3. I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività e che siano documentate.
  4. I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa, secondo l’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a mantenere un comportamento in linea con le finalità dell’Associazione.

ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
  2. E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
  3. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
  4. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l’Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
  5. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
  6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 7

(Organi dell’Associazione)

  1. Sono organi dell’Associazione:
a)    l’Assemblea dei soci
b)   il Consiglio Direttivo
c)    il Presidente
d)   il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'Assemblea
e)   il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea
2.       Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di  Tre anni.





ART. 8

(L’Assemblea dei soci)

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l’Assemblea elegge un suo Presidente.
  3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può presentare al massimo una delega.
  4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
  5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
  6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

 

ART. 9

(La convocazione dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, e di quello preventivo se predisposto.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dai soci che l’anno richiesta ai sensi del presente comma.
  3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
  4. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.

ART. 10

(L’Assemblea ordinaria)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci.
  2. L’Assemblea ordinaria:
o  elegge e può revocare il Presidente dell’Associazione;
o  elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
o  elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, il Collegio dei  revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
o  discute e approva il bilancio consuntivo e  il bilancio preventivo;
o  delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
o  discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione;
o  ratifica l’ammissione di nuovi soci
o  decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l’escluso lo richieda ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.

ART. 11

(L’Assemblea Straordinaria)

  1. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
  2. L’Assemblea straordinaria:
o  modifica lo statuto dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;
o  delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART. 12

(Il Consiglio Direttivo)

1.       L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di  tre anni, e rieleggibili.
2.       Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno  il Vicepresidente.
3.       Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
4.       Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell’Assemblea.
5.       In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l’Assemblea per la rielezione dell’intero Consiglio.
 

 

ART. 13

(Il Presidente)

1.       Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2.       Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3.       Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4.       Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5.       Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14

(Il Collegio dei  Revisori dei Conti)

1.       L’Assemblea ordinaria può nominare, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.
2.       I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
3.       I Revisori partecipano di diritto all'Assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

                                                                                           ART. 15

(Il Collegio dei Probiviri)

1.       L’Assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2.       Il Collegio, dura in carica tre anni,  giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

                                                                                              ART. 16

(Le risorse economiche dell’Associazione)

  1. Il patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a)    quote associative;
b)   contributi straordinari dei soci o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
c)    contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
d)   contributi di organismi internazionali;
e)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, da inserire in una apposita voce di bilancio;
f)     beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell’Associazione;
g)    ogni altra entrata ammessa dalla legge 266/91.
L’importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
  1. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l’utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell’Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
  2. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell’Associazione.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 18

(Il bilancio)

1.       L’esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2.       Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3.       Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.       I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.
5.       I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

                                                                                          ART. 19

(Assicurazione dei volontari)

  1. Tutti i soci dell’Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
  2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 20

(Convenzioni)

  1. L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 21

(Dipendenti e collaboratori)

  1. L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1.      L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria,  e approvato con voto favorevole da almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2.       In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall’art.5, comma 4 della legge 266/91.

ART. 23

(Legge applicabile)

1.         Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.




Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per esserti fermato.
Fai conoscere questo spazio ai tuoi amici.