STATUTO
dell’ Associazione
Centro
civico IL GIRASOLE
ART. 1
(La denominazione, la
sede e la durata dell’Associazione)
- L’Associazione
di Volontariato denominata “Centro Civico Il Girasole”, di seguito detta
Associazione, la sua attività e i
rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
- L’Associazione,
costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36
e seg. del codice civile, ha sede in Pomigliano d’Arco via Fratelli
Bandiera, 99.
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
- La
durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
(La
legge quadro, lo statuto ed i
regolamenti)
- L’Associazione ha una organizzazione basata
sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge
sul Volontariato n. 266/1991, e successive modificazioni, e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- In
attuazione dello statuto l’Associazione può disciplinare, con uno o più
regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento
dell’attività dei soci, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’Associazione,
lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri
aspetti organizzativi ritenuti importanti.
ART. 3
(Scopo sociale e
finalità)
- L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale a
favore di soggetti a rischio di esclusione sociale, agli ammalati e
a tutte le persone che soffrono, aiutandole ad affrontare situazioni di
disagio.
- In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri soci, svolge attività di :
-
Sportello informativo e di
orientamento agli ammalati;
-
Sostegno psicologico gratuito
mediante prestazioni gratuite dei soci;
-
Servizi gratuiti di prenotazione
appuntamenti e disbrigo pratiche per soggetti in condizioni di difficoltà;
-
Azioni a difesa dei diritti delle
persone diversamente abile e
svantaggiati in generale;
-
Attività di sensibilizzazione e promozione della
cultura della solidarietà e del dono;
-
Attività di informazione e divulgazione di servizi e
opportunità destinate a tali soggetti;
-
Organizzazione e tenuta di “aree verdi, di svago e
socializzazione;
-
Attività laboratoriali e sportivo-ricreative che
possano essere valido strumento di risocializzazione e rieducazione.
ART. 4
(I soci e la loro ammissione)
- Possono
far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e
si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali
regolamenti attuativi.
- L’ammissione
a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta
dell’interessato, nella quale egli dichiari di condividere le finalità
dell’Associazione, si impegni a realizzarle e a rispettare le disposizioni
dello statuto e dei regolamenti attuativi. L’ammissione decisa dal
Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva. Il diniego va motivato.
- La
qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio
Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L’ammissione a socio è a
tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 5
(Diritti
e doveri dei soci)
- Tra
i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è
espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell’Associazione.
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del
diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
- I
soci non possono intrattenere con l’Associazione alcun rapporto di lavoro
autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti
patrimoniali.
- I
soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità
preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle
spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività e che siano
documentate.
- I
soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa, secondo l’importo
stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. I soci sono tenuti ad osservare il presente
statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi e a mantenere un comportamento in linea con le
finalità dell’Associazione.
ART.
6
(Recesso ed
esclusione del socio)
- Il
socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con
comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha
effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
- E’
considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota
annuale, se prevista.
- Chiunque
partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante
inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi
motivi.
- L’esclusione
è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato
comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per
iscritto che l’esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso
l’Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni
del socio.
- La
proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
- Il socio receduto o escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7
(Organi
dell’Associazione)
- Sono
organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio
Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Revisori
dei Conti, se eletto dall'Assemblea
e) il Collegio dei
Probiviri, se eletto dall'Assemblea
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di Tre anni.
ART. 8
(L’Assemblea
dei soci)
- L’Assemblea
è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
- L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
vicepresidente; mancando entrambi l’Assemblea elegge un suo Presidente.
- I
soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci,
conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può presentare al massimo una
delega.
- L’Assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un
voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con
il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- Le
votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone,
che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei
partecipanti.
- Delle
riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell’Associazione,
in libera visione a tutti i soci.
ART. 9
(La
convocazione dell’Assemblea)
- L’Assemblea
si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente,
in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, e di quello
preventivo se predisposto.
- L’Assemblea
è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno
un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la
convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3,
dai soci che l’anno richiesta ai sensi del presente comma.
- La
convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci
almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno
quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
- La
convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli
argomenti da trattare.
ART. 10
(L’Assemblea
ordinaria)
- L’Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci.
- L’Assemblea ordinaria:
o elegge e può revocare
il Presidente dell’Associazione;
o elegge e può revocare
i componenti del Consiglio Direttivo;
o elegge, qualora lo
ritenga opportuno, e può revocare, il Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei
Probiviri;
o discute e approva il
bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo;
o delinea gli indirizzi
generali dell’attività dell’Associazione;
o discute e approva gli
eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’Associazione;
o ratifica l’ammissione
di nuovi soci
o decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l’escluso lo
richieda ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.
ART. 11
(L’Assemblea
Straordinaria)
- L’Assemblea
straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di
almeno metà dei soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
- L’Assemblea
straordinaria:
o modifica lo statuto
dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei
soci;
o delibera lo
scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio.
ART. 12
(Il
Consiglio Direttivo)
1. L’Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un
massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata
di tre anni, e rieleggibili.
2. Il Consiglio alla
prima riunione nomina al suo interno il
Vicepresidente.
3. Il Consiglio si
riunisce almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente, e in ogni
caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni
del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto
dal Presidente.
4. Il Consiglio è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea;
procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi,
presentandoli entrambi all'approvazione dell’Assemblea.
5. In caso di cessazione
di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione
nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di
cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l’Assemblea
per la rielezione dell’intero Consiglio.
ART. 13
(Il
Presidente)
1.
Il
Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2.
Il
Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa
per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca
decisa dall'Assemblea.
3.
Il
Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio.
4.
Il
Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo
al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e
urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal
caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato.
5.
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.
ART. 14
(Il
Collegio dei Revisori dei Conti)
1. L’Assemblea ordinaria
può nominare, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito
di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta
dei libri dell’Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione.
2. I Revisori durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con
quello di Consigliere.
3. I Revisori
partecipano di diritto all'Assemblea dei soci e possono partecipare, con
facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 15
(Il
Collegio dei Probiviri)
1. L’Assemblea ordinaria
può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, scegliendo
tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo
associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e
motivata, tutte le controversie insorte tra i soci, tra questi e l’Associazione
o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
2. Il Collegio, dura in
carica tre anni, giudica secondo equità
e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
ART. 16
(Le
risorse economiche dell’Associazione)
- Il
patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi
straordinari dei soci o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
c) contributi e rimborsi
corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento
o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
d) contributi di
organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali come da Decreto
Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, da inserire in una apposita
voce di bilancio;
f) beni mobili, mobili
registrati ed immobili di proprietà dell’Associazione;
g) ogni altra entrata
ammessa dalla legge 266/91.
L’importo
della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla
quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di
proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
- I
contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal
Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, previa
delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l’utilizzazione,
in armonia con le finalità istituzionali dell’Associazione. I lasciti
testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
- I
beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’Associazione
sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato
presso la sede dell’Associazione.
ART. 17
(Divieto
di distribuzione degli utili)
- L’Associazione
non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria
vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla
legge.
- L’Associazione
ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo
svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento.
ART. 18
(Il
bilancio)
1.
L’esercizio
dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
2.
Per
ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno,
un bilancio preventivo.
3.
Il
bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione
e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel
corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di
entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.
I
bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede
dell’Associazione, a disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se
nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.
5.
I
bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
ART. 19
(Assicurazione
dei volontari)
- Tutti
i soci dell’Associazione che prestano attività di volontariato sono
assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi
ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in
apposito registro di volta in volta aggiornato.
- L’Associazione,
previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni
derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
ART. 20
(Convenzioni)
- L’Associazione
può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate
dal Presidente quale legale rappresentante dell’Associazione, previa
delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di
attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 21
(Dipendenti
e collaboratori)
- L’Associazione
può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi,
nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti
tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati
dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun
rapporto.
ART. 22
(Scioglimento
e devoluzione del patrimonio)
1.
L’Associazione
potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea
generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e approvato con
voto favorevole da almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe.
2. In caso di
scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il
suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall’art.5, comma 4 della legge 266/91.
ART. 23
(Legge
applicabile)
1.
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni
legislative in materia.
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per esserti fermato.
Fai conoscere questo spazio ai tuoi amici.